Art. 8
In vigore dal 3 nov 1964
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramento pratici, integrati da insegnamenti culturali ed tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2160#art-8