Art. 13

In vigore dal 3 nov 1964
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura, di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura, del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2160#art-13

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Art. 13 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ottaviano (Napoli). — Testo vigente | Portale Normativo