Art. 21
In vigore dal 3 nov 1964
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2160#art-21