Art. 20
In vigore dal 3 nov 1964
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione in relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramenti pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e sia alla Scuola di sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2160#art-20