Art. 9
In vigore dal 3 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica: fisica; tecnica professionale (tecnologia generale, laboratorio tecnologico, disegno); economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2159#art-9