Art. 2
In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
saldatore (biennale) congegnatore meccanico (n. 2 sezioni) (triennale);
2) scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
modellista di fonderia (n. 2 sezioni) (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2159#art-2