Art. 2

In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: saldatore (biennale) congegnatore meccanico (n. 2 sezioni) (triennale); 2) scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: modellista di fonderia (n. 2 sezioni) (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2159#art-2

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