Art. 11

In vigore dal 3 nov 1964
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma: di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2155#art-11

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