Art. 3
In vigore dal 3 nov 1964
Presso l'Istituto possono essere, istituiti
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirino a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2155#art-3