Art. 9

In vigore dal 3 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale (elettrotecnica radiotecnica, laboratorio misure radio elettriche, apparecchiature radioelettriche, tecnologia disegno, impianti elettrici, laboratorio tecnologico); religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2153#art-9

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