Art. 9
In vigore dal 3 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale (elettrotecnica radiotecnica, laboratorio misure radio elettriche, apparecchiature radioelettriche, tecnologia disegno, impianti elettrici, laboratorio tecnologico); religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2153#art-9