Art. 2
In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di origine esecutivo nei vari settori dell'industria dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (n. 2 sezioni) (triennali);
2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per:
elettricista installatore in b. t. (triennale);
nominatore riparatore di apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2153#art-2