Art. 2

In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di origine esecutivo nei vari settori dell'industria dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (n. 2 sezioni) (triennali); 2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per: elettricista installatore in b. t. (triennale); nominatore riparatore di apparecchi radio (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2153#art-2

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