Art. 7

In vigore dal 27 ott 1964
L'Istituto può avere se nel e coordinate, anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2148#art-7

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Art. 7 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo