Art. 2
In vigore dal 27 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografo in lingue estere (triennale)
contabile d'azienda (triennale)
corrispondente commerciale in lingue estere (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2148#art-2