Art. 2

In vigore dal 15 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: aggiustatore meccanico (triennale) disegnatore meccanico (triennale) congegnatore meccanico (triennale) 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in bassa tensione (triennale); 3) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: disegnatore edile (triennale); 4) scuola professionale per l'industria della birra, con sezione per: birraio inaltatore (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2128#art-2

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