Art. 2
In vigore dal 15 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatore meccanico (triennale)
disegnatore meccanico (triennale)
congegnatore meccanico (triennale)
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in bassa tensione (triennale);
3) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
disegnatore edile (triennale);
4) scuola professionale per l'industria della birra, con sezione per:
birraio inaltatore (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2128#art-2