Art. 1

In vigore dal 15 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, B. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1962, è istituita in Feltre (Belluno) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria, e l'artigianato, in sostituzione della Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Belluno prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1560.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2128#art-1

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