Art. 9

In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuola professionali indicate nel precedente si impartiscuno i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale (elettrotecnica, radiotecnica, impianti elettrici, laboratorio misure elettriche e radioelettriche, apparecchiature radioelettriche, tecnologia, laboratorio tecnologico); religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2121#art-9

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