Art. 2
In vigore dal 15 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale);
meccanico riparatore automezzi (triennale);
saldatore al cannello ed elettrico (biennale);
2) Scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica con sezione per:
montatore riparatore di apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2121#art-2