Art. 9
In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica fisica; tecnica professionale (tecnologia e relativo laboratorio, meccanica applicata, elettrotecnica, radiotecnica, disegno, tecnologia professionale e disegno relativo, apparecchiature radioelettriche, tecnologia relativa e disegno disegno professionale); laboratorio di misure; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2119#art-9