Art. 9

In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica fisica; tecnica professionale (tecnologia e relativo laboratorio, meccanica applicata, elettrotecnica, radiotecnica, disegno, tecnologia professionale e disegno relativo, apparecchiature radioelettriche, tecnologia relativa e disegno disegno professionale); laboratorio di misure; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2119#art-9

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