Art. 2
In vigore dal 15 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività ti ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatore meccanico (triennale);
2) Scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per:
elettricista installatore in b. t. (triennale)
montatore-riparatore di apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2119#art-2