Art. 3

In vigore dal 29 nov 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1962 SEGNI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-26;1555#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione in Digne (Francia) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza. — Testo vigente | Portale Normativo