Art. 1
In vigore dal 29 nov 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1917, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
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L'Agenzia consolare in Digne (Francia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-26;1555#art-1