Art. 2
In vigore dal 10 ott 1962
Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Mesola ed il costituito comune di Goro, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Mesola.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 3945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 353, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Mesola, che sarà inquadrato negli organici del comune di Goro, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1962
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 112. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-05;1376#art-2