Art. 1

In vigore dal 10 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 18 aprile e 1 maggio 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate del contribuenti delle frazioni Goro e Gorino del comune di Mesola (Ferrara) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro e con la denominazione di "Goro"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Mesola in data 2 giugno 1960, n. 69, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 6 giugno 1961, n. 172, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 luglio 1962, n. 1345; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Le frazioni Goro e Gorino sono distaccate dal comune di Mesola (Ferrara) e costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro, con la denominazione di "Goro" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
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