Art. 2

In vigore dal 30 set 1962
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vista a dal Commissario del Governo, il primo presidente della Corte d'appello di Trento autorizzerà, con propri decreto, i competenti uffici ed intavolare il diritto di proprietà a favore della Regione sulle miniere, cave e torbiere oggetto del trasferimento. Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti dal pagamento di qualsiasi tributo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-27;1350#art-2

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