Art. 1

In vigore dal 30 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio,; Decreta: . Le miniere, le cave, e le torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo, descritte nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti che non apparenti dalla data di consegna di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-27;1350#art-1

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