Art. 1
In vigore dal 30 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio,;
Decreta:
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Le miniere, le cave, e le torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo, descritte nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti che non apparenti dalla data di consegna di cui al successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-27;1350#art-1