Art. 3
In vigore dal 11 set 1962
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1962
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-18;1273#art-3