Art. 1
In vigore dal 11 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'esercizio finanziario 1962-1963 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, settecentotrentatre sottufficiali di complemento e diecimilacentosettanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-18;1273#art-1