Art. 2

In vigore dal 23 set 1962
Il prefetto della provincia di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Carmignano ed il costituito comune di Poggio a Caiano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Carmignano. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parto dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Carmignano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Poggio a Caiano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 83. - VILLA
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