Art. 1
In vigore dal 23 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 10, 19 marzo e 2, 7, 12, 17, 18, 19, 24 giugno 1957, con le quali le rispettivo maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Poggio a Caiano e Poggetto del comune di Carmignano (Firenze) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano e con la denominazione di "Poggio a Caiano";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Carmignano in data 2 marzo 1958, n. 3, e 27 luglio 1960, n. 67, e del Consiglio provinciale di Firenze in data 19 ottobre 1959, n. 169/C, e 19 settembre 1960, n. 243/C, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nella adunanza del 25 maggio 1962, numero 1145/61 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Le frazioni Poggio a Caiano e Poggetto sono distaccate dal comune di Carmignano (Firenze) e costituita in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano, con la denominazione di "Poggio a Caiano" e on la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-14;1329#art-1