Art. 2
In vigore dal 31 ago 1962
L'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico e l'orario di cassa sono stabiliti su proposta dei titolari degli Uffici del registro, sentito l'Ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dall'intendente di finanza, in modo che corrispondano alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.
Detti orari saranno portati a conoscenza del pubblico mediante affissione di apposito avviso alla porta d'ingresso dell'Ufficio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;1163#art-2