Art. 1

In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185; Visto il decreto dei Capo del Governo 17 settembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1939; Visto il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681; Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260; Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Ferme restando le norme in vigore sull'orario giornaliero di servizio degli Uffici del registro, per tutto il tempo in cui gli Uffici finanziari osserveranno l'orario di lavoro giornaliero di sei ore, gli Uffici del registro rimarranno aperti al pubblico per cinque ore in ciascun giorno feriale. Negli Uffici del registro, nei quali è in funzione il servizio autonomo di cassa, l'orario di cassa avrà termine un'ora prima della chiusura dell'Ufficio al pubblico. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l'orario di lavoro ridotto nell'ultimo giorno del mese e nei giorni considerati solennità civile.
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