Capo III

Art. 11

Esecuzione dei lavori

In vigore dal 12 ago 1962
Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere ai Consorzi di bonifica di esperire una gara per l'appalto dei lavori tra ditte, da essi ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte fra ditte di provata capacità. L'elenco delle ditte è comunicato per il parere al competente Ufficio dei genio civile. L'Ufficio del genio civile ha facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle gare.
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