Art. 2
In vigore dal 19 ago 1962
Rimangono ferme le tariffe indicate nei punti a) e c) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1962
SEGNI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-15;1043#art-2