Art. 1

In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale vennero approvate e rese esecutive al punto a) la tariffa dei diritti per certificati e copie, al punto b) la tariffa dei diritti di ammissione a quotazione ufficiale dei titoli sul listino di Borsa ed al punto c) la tariffa dei diritti per l'ingresso nei recinti di Borsa, dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia; Vista la deliberazione in data 27 marzo 1962, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa indicata al punto b) del decreto suddetto; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabiliscono la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . La tariffa dei diritti annui spettanti Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale nella locale Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: diritto fisso annuo........ L. 3.000 in più, per ogni milione o frazione di milione: fino ad un miliardo." 30 da 1 miliardo a 5 miliardi..... 25 da 5 miliardi a 10 miliardi..." 20 da 10 miliardi a 30 miliardi.." 15 da 30 miliardi a 50 miliardi.... 10 oltre i 50 miliardi......" 5 L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.
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