Art. 3
In vigore dal 21 mar 1963
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - PICCIONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 67. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-07;2038#art-3