Art. 2

In vigore dal 21 mar 1963
È autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla, fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui all'articolo precedente. Tale contributo viene determinato in L. 2.863.570 per il periodo dal 26 ottobre 1954 al 31 dicembre 1958 ed in L. 1.048.740 annue per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963. La relativa spesa farà carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente gli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il trattato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-07;2038#art-2

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