Art. 4
In vigore dal 10 apr 1964
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul capitolo 117, , dell'esercizio finanziario 1961-62 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1962
SEGNI
GUI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-06;2114#art-4