Art. 4

In vigore dal 10 apr 1964
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul capitolo 117, , dell'esercizio finanziario 1961-62 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1962 SEGNI GUI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 58. - VILLA
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Art. 4 Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile in lingua slovena a Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo