Art. 3

In vigore dal 10 apr 1964
Alla istituzione di cui all', si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è fissato nella misura di L. 25.700.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-06;2114#art-3

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