Art. 3

In vigore dal 26 giu 1962
Le somme introitate in conseguenza, dell'applicazione della tassa di compensazione affluiranno ad un apposito capitolo che viene istituito - per memoria - nello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1961-1962 avente la seguente denominazione: "Tasse di compensazione autorizzate ai Sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea". Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;530#art-3

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