Art. 2

In vigore dal 26 giu 1962
La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio e si applica nei confronti della provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, e nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea soltanto nel caso in cui lo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;530#art-2

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