Art. 4

In vigore dal 27 giu 1962
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e modificata come al precedente , sono inseriti le voci, i numeri di statistica, i dazi e le note di cui alla annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze. A piè pagina della stessa tariffa, sono inserite: - in riferimento al richiamo della voce 31.05 A-II-a-1-aa, la seguente nota: " Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze."; - in riferimento al richiamo della voce 73.18 A-I, la seguente nota: " Sono ammessi in questa sottovoce sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;526#art-4

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