Art. 2

In vigore dal 27 giu 1962
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, modificata conte al precedente articolo, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze. A piè pagina della stessa tariffa, è inserita la seguente nota, in riferimento al richiamo (b) della voce 31.05-A-II-a-1-aa: "(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;526#art-2

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