Art. 2
In vigore dal 27 giu 1962
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, modificata conte al precedente articolo, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze.
A piè pagina della stessa tariffa, è inserita la seguente nota, in riferimento al richiamo (b) della voce 31.05-A-II-a-1-aa:
"(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;526#art-2