Art. 2

In vigore dal 31 ago 1962
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di far fronte alle contingenti maggiori spese connesse con il completamento della sua struttura organizzativa e con lo svolgimento delle consultazioni elettorali per la nomina dei normali Organi direttivi, nonché di provvedere, gradualmente, al ripianamento del disavanzo economico prodottosi in seno alla relativa gestione, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all', una addizionale pari allo 0,10 per cento dei contributi incassati. L'addizionale di cui al precedente comma è applicata per il periodo 1 gennaio 1960-31 dicembre 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962 Atti del Governo, registro, n. 158, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-16;1160#art-2

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Art. 2 Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo