Art. 1
In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, secondo e terzo della legge 21 marzo 1958, n. 335;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per gli anni 1960 e 1961, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime, per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-16;1160#art-1