Art. 1

In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, secondo e terzo della legge 21 marzo 1958, n. 335; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per gli anni 1960 e 1961, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime, per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-16;1160#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo