Art. 3
In vigore dal 13 mar 1962
A partire dal 1 gennaio 1962 le aliquote di restituzione stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367 e 9 ottobre 1957, n. 1167, in applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 284, sono ridotte del 35% nei confronti dei prodotti dell'industria meccanica da essa previsti, quando siano esportati, con rilascio del certificato di circolazione, verso gli altri Paesi della Comunità Economica Europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-18;45#art-3