Art. 2
In vigore dal 13 mar 1962
Nella stessa misura di cui al precedente articolo è percepito il diritto per traffico di perfezionamento sui quantitativi di frumento non comunitario importati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086, a reintegro di quelli impiegati per la preparazione di prodotti della macinazione, della pastificazione e della panificazione esportati verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-18;45#art-2