Art. 3
In vigore dal 29 mar 1962
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrerà in funzione l'ufficio di cui all' in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-18;1635#art-3