Art. 1

In vigore dal 29 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 12 febbraio 1871, n. 65; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . È istituito l'Ufficio del registro di Pachino.
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