Art. 4

In vigore dal 8 dic 1962
In conseguenza del divieto stabilito dall' della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale temporaneo operaio ed impiegatizio in atto utilizzato per le effettive esigenze di servizio. Il personale di cui al comma precedente non acquista la qualità di operaio o impiegato dello Stato e può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, cessando di diritto dal rapporto di lavoro allo scadere di tale periodo, salvo, nei casi di necessità, una nuova assunzione per un periodo successivo di non più lunga durata, non ulteriormente rinnovabile. Nei confronti del personale suddetto sarà applicabile il trattamento economico previsto dall' del presente decreto e sarà tenuto conto del trattamento normativo di cui al contratto collettivo di lavoro vigente nel corrispondente settore privato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SPATARO - SPALLINO - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 38. - VILLA

Note all'articolo

  • La L. 25 novembre 1962, n. 1636 ha disposto (con l'art. 1) che "La facolta' per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, e' prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-22;1192#art-4

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