Art. 1
In vigore dal 10 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro
Decreta:
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Il divieto di cui all' della legge ottobre 1960, n. 1369, si applica anche nei confronti delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni ed dei monopoli di Stato.
Tuttavia, può eccezionalmente derogarsi al divieto ferme restando le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si renda necessario fronteggiare eventi straordinari di pubblica calamità ovvero pregiudizievoli della incolumità pubblica per quanto attiene all'esercizio dei servizi istituzionali delle Amministrazioni predette.
Le Amministrazioni, entro le 21 ore, daranno comunicazione agli Ispettorati del lavoro di tutte le misure adottate ai sensi del comma precedente, nonché della loro cessazione.
Alla mano d'opera utilizzata ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve assicurarsi il trattamento previsto dal successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-22;1192#art-1