Art. 2

In vigore dal 19 gen 1962
È istituita la marca di concessioni governative - patente guida autoveicoli - nel valore da L. 3000 (tremila). La marca è stampata in calcografia, su carta bianca liscia filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21. La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri. La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione. Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione "CONCESSIONI GOVERNATIVE" in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione "PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI" in carattere chiaro, e in basso altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore "LIRE 3000". La marca è stampata in colore arancione scuro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961 GRONCHI TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 143. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1354#art-2

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