Art. 2
In vigore dal 19 gen 1962
È istituita la marca di concessioni governative - patente guida autoveicoli - nel valore da L. 3000 (tremila).
La marca è stampata in calcografia, su carta bianca liscia filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21.
La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.
La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.
La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.
Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione "CONCESSIONI GOVERNATIVE" in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione "PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI" in carattere chiaro, e in basso altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore "LIRE 3000".
La marca è stampata in colore arancione scuro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961
GRONCHI
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 143. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1354#art-2